Cosa devo sapere per comprare un’abitazione come “prima casa”

1)Cosa è la prima casa?

2)Chi può richiedere la prima casa?

3)Posso vendere la mia prima casa? Se vendo la mia prima casa perdo i benefici? Quando perdo i benefici prima casa

4) Ci sono agevolazioni sui mutui prima casa? La mediazione immobiliare si può detrarre?

Domande molto frequenti all’Agenzia immobiliare Leonardo Viareggio, eccovi una guida esauriente che potrà aiutarvi a chiarire i vostri dubbi.

Se poi avete ancora dubbi o domande da farci Inviateci un email!

1) Cos’è la “prima casa”?

Il concetto di prima casa viene viene riferito al momento in cui una persona fisica entra in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo” immobile destinato ad abitazione.

 Ne conseguono una serie di vantaggi fiscali che si applicano, appunto, alla “prima dimora”

2) chi può richiedere la prima casa?

L’acquirente che vuole richiedere di usufruire delle agevolazioni prima casa deve possedere i seguenti requisiti personali , ma ci sono delle limitazioni anche per l’immobile che si intende acquistare:

non possedere, nello stesso Comune, altro immobile adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;

non deve essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;

non deve essere titolare, interamente o per quote,  di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni ;

l’immobile deve essere situato nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà  la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività;

l’immobile acquistato, deve ovviamente essere di civile abitazione e non deve essere considerato “di lusso” cioè non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

Queste dichiarazioni vanno rese al notaio al momento della compravendita e devono sussistere integralmente

3) Decadenza agevolazioni e possibilità di vendita e riacquisto prima casa

La prima casa si può tranquillamente vendere.

Qualora questa cessione avvenisse entro i  5 anni dall’acquisto, la attuale normativa prevede la possibilità non solo di non perdere i benefici ma di recuperare un credito di imposta prima casa pari a quanto pagato in sede di stipula a seconda che l’acquisto sia stato assoggettato a Imposta di registro o Iva ( ne parliamo qui) .

Basterà infatti riacquistare un’immobile nuovamente adibito come “prima casa” entro un anno dalla vendita di quello attuale per continuare ad usufruire di tutti i benefici, ma non solo, la normativa permette anche di acquistare un secondo immobile prima casa, e di vendere quello precedentemente acquistato sempre entro un anno.

Per fare un esempio pratico.

Il 1 gennaio vendo la mia prima casa. Al momento dell’acquisto della mia prima casa avevo pagato 1000 euro di imposta di registro /Iva.

Per non perdere i benefici devo riacquistare o comunque diventare proprietario anche a titolo gratuito entro il 31 dicembre dello stesso anni di un immobile da adibire a prima casa

Oppure, il 1 gennaio compro un secondo immobile e chiedo i benefici prima casa.

Entro il 31 dicembre dovrò vendere il primo immobile e rimanere quindi proprietario di una sola “prima casa”.

In entrambi i casi potrò portare in detrazione dalla tassazione sul riacquisto i 1000 euro originariamente pagati come imposta di registro/iva, fino a coprire interamente la nuova tassazione, il credito si esaurisce in una sola detrazione, quindi se la nuova tassazione sarà magari di 800 euro, non avrò ancora 200 euro di credito.

Qualora venisse meno una delle condizioni sopra elencate, vale a dire vendita senza riacquisto prima dei 5 anni o decadimento delle condizioni rese in sede di stipula, si perde il diritto alle agevolazioni fiscali, con conseguente applicazione delle imposte ordinarie, oltre ad  una sanzione pari al 30 % dell’importo non pagato .

4) Agevolazioni su mutui prima casa e detrazione mediazione

L’acquisto della prima casa può essere privilegiato anche da condizioni di favore connesse all’erogazione di mutuo ipotecario volto all’acquisto.

E’ stato infatti istituito un apposito fondo per la concessione della garanzia dello Stato su mutui, di importo non superiore a 250 mila euro, e che mediante l’intervento della banca erogante e dello stato può arrivare anche ad erogare mutui al 100% che siano accesi per l’acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica dell’abitazione principale.

La garanzia del Fondo è concessa  in seguito alla presentazione di una domanda alla banca o ad altro intermediario finanziario, che provvederà ad inoltrarla alla Consap Spa, società a capitale pubblico , che gestisce il fondo.

Possono accedere all’agevolazione le giovani coppie, le famiglie monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, quale previsto dalla Legge n. 92/2012.

Ovviamente è necessario che gli immobili non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè, non siano considerato di lusso, e che chi richiede il mutuo non risulti intestatario di altri immobili a uso abitativo, salvo quelli pervenuti in successione o concessi a titolo gratuito a genitori o fratelli.

E’ possibile detrarre ai fini Irpef nella misura del 19% i compensi corrisposti alla agenzia immobiliare.

 La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro (in pratica si  riconosce una detrazione massima del 19% di 1.000 euro = 190,00 euro). Se l’acquisto è effettuato da più proprietari , la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

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